10 Ott Etichettatura: Sede stabilimento obbligatoria!
L’indicazione della sede dello stabilimento o di confezionamento se diversa ritorna obbligatoria dopo che con l’entrata in vigore del Reg. n. 1169/2011 era decaduta poichè non ricompresa tra le indicazioni obbligatorie previste.
Il Decreto riprende quasi fedelmente quanto già previsto dal D. Lgs. n. 109/1992 in merito, obbligando i produttori o confezionatori a riportare la sede dello stabilimento per i prodotti fabbricati in Italia e commercializzati nel territorio nazionale
Vediamo di seguito i punti salienti della nuova norma:
- Indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento per tutti i prodotti preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività;
- La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, è identificata dalla località e dall’indirizzo dello stabilimento;
- L’indicazione può essere omessa nel caso coincida con la sede già indicata, se presente marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004;
- Sanzioni amministrative per le violazioni da 2.000 euro a 15.000 euro, autorità competente ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- Le disposizioni non si applicano ai prodotti alimentari preimballati, in conformita’ alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea;
Il Decreto entra in vigore il 22 ottobre 2017 ed in applicazione il 7 aprile 2018, gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformità dal decreto entro il 7 aprile 2018 possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.